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Sez. L, Sentenza n. 12366 del 05/12/1997 (Rv. 510749 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Revoca - Natura - Mancato ripristino del rapporto - Diritto a l'indennità ex art. 18 legge n. 300 del 1970 - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510749-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

La cosiddetta revoca del licenziamento disciplinare da parte del datore, la quale si concreta in una proposta contrattuale avente ad oggetto la ricostituzione del rapporto di lavoro, non impedisce al prestatore, ove il rapporto stesso non sia stato di fatto ripristinato, di richiedere, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, l'indennità sostitutiva prevista dall'art. 18, comma quinto della legge n. 300 del 1970, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)