Sez. L, Sentenza n. 3745 del 29/03/1995 (Rv. 491516 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato - Subordinazione - Estremi - Rapporto non rilevante in modo agevole tale carattere - Riferimento ad altri criteri - Necessità - Fattispecie relativa a rapporto tra gestore di un deposito di olio combustibile e società depositante.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Il carattere distintivo essenziale del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione intesa come vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative sia pure diversamente atteggiata in relazione alla peculiarità di queste ultime; pertanto solo quando tale carattere distintivo non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto occorre far riferimento ad altri criteri, complementari e sussidiari, come l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, i quali, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi, (principio ribadito, nella specie, a conferma della decisione di merito che aveva escluso la subordinazione lavorativa del gestore di un deposito di olio combustibile nei confronti della società depositante, sul rilievo che detto gestore, non vincolato al rispetto di orari predeterminati, compensato solo con provvigioni senza rimborso delle spese di gestione, libero di scegliersi in piena autonomia i propri collaboratori, sottoposto ai rischi per furti o altri eventi connessi allo svolgimento della sua attività, era soggetto al potere ispettivo della società depositante limitatamente alla sola verifica del rispetto delle norme di sicurezza necessarie per la gestione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)