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Sez. 1, Sentenza n. 24053 del 28/12/2004 (Rv. 579201 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Termine per l'emissione - Omessa previsione nella legge n. 689 del 1981 - Termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 legge n. 241 del 1990 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579201-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

Il provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, emesso dall'autorità amministrativa ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non si deve concludere necessariamente nel termine di trenta giorni previsto in via generale, per la conclusione del procedimento amministrativo, dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, e applicabile in assenza di diverso termine specifico stabilito per legge o da regolamento, in quanto il procedimento contenzioso che porta all'adozione dell'ordinanza ingiunzione prevede il compimento di attività necessarie a garanzia degli interessati, che ne comportano una durata incompatibile con l'indicato termine di trenta giorni.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)