Sez. 2, Sentenza n. 1597 del 10/03/1986 (Rv. 444965 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - EMANAZIONE DELLA SENTENZA COSTITUTIVA - PREVIO ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELL'ATTORE - NECESSITÀ - PRESUPPOSTO - PREVISIONE DELL'ADEMPIMENTO AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - INDICAZIONE NELLA SENTENZA DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE COME CONDIZIONE PER IL VERIFICARSI DELL'EFFETTO TRASLATIVO - NECESSITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - EMANAZIONE DELLA SENTENZA COSTITUTIVA - PREVIO ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELL'ATTORE - NECESSITÀ - PRESUPPOSTO - PREVISIONE DELL'ADEMPIMENTO AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - INDICAZIONE NELLA SENTENZA DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE COME CONDIZIONE PER IL VERIFICARSI DELL'EFFETTO TRASLATIVO - NECESSITÀ.*
Con riguardo al contratto preliminare di compravendita, il contraente che chieda l'esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto è tenuto a eseguire la sua prestazione prima della emanazione della sentenza costitutiva solo se essa era esigibile al momento della domanda giudiziale, ma quando per accordo delle parti essa debba essere effettuata al momento della stipulazione del contratto definitivo, la sentenza costitutiva deve essere senz'altro emessa e il pagamento del prezzo deve essere imposto solo come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia. (V 6582/84, mass n 438132; (V 6401/84, mass n 437978; (V 837/79, mass n 397009; (V 1709/77, mass n 385422; (Conf 1739/85, mass n 439693; (Conf 1258/81, mass n 411838; (Conf 893/81, mass n 411411; (Conf 465/80, mass n 403839; (Conf 3266/79, mass n 399644; (Conf 4037/77, mass n 387721; (Conf 3560/77, mass n 387159; (Conf 2209/77, mass n 385992; (Conf 1598/76, mass n 380356; (Conf 3302/75, mass n 377424; (Conf 1870/75, mass n 375541; (Conf 1234/73, mass n 363804).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)