Sez. 3, Sentenza n. 465 del 21/01/1980 (Rv. 403839 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PAGAMENTO DEL PREZZO O OFFERTA DI PAGAMENTO DEL MEDESIMO DA PARTE DEL CONTRAENTE ISTANTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - SENTENZA COSTITUTIVA - IMPOSIZIONE DEL PAGAMENTO DEL PREZZO - NATURA - CONDIZIONE DELL'EFFETTO TRASLATIVO DERIVANTE DALLA PRONUNCIA.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PAGAMENTO DEL PREZZO O OFFERTA DI PAGAMENTO DEL MEDESIMO DA PARTE DEL CONTRAENTE ISTANTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - SENTENZA COSTITUTIVA - IMPOSIZIONE DEL PAGAMENTO DEL PREZZO - NATURA - CONDIZIONE DELL'EFFETTO TRASLATIVO DERIVANTE DALLA PRONUNCIA.*
Il contraente che chieda l'esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto di trasferimento di una cosa determinata non e tenuto a pagare il prezzo, o a farne offerta nei modi di legge, quando tale pagamento, in base all'accordo contenuto nel contratto preliminare, debba essere effettuato al momento della stipulazione del contratto definitivo; in questa ipotesi, la sentenza costitutiva degli effetti del contratto definitivo, promesso e non stipulato, deve essere emessa senz'altro ed il pagamento del prezzo dev'essere imposto solo come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia. (Conf 4037/77, mass n 387721; (Conf 3302/75, mass n 377424; (Conf 1234/73, mass n 363804).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)