Sez. 5, Sentenza n. 28157 del 03/02/2015 Ud. (dep. 02/07/2015) Rv. 264918 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI | Termine ultimo per la costituzione di parte civile - Criteri di individuazione.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI
Il termine ultimo per la costituzione di parte civile deve individuarsi, ex art. 79, comma primo e 484, comma primo, cod. proc. pen., nel momento antecedente all'apertura del dibattimento allorché il giudice ha esaurito l'accertamento della regolare costituzione delle parti, dopo avere deciso le eventuali questioni sollevate al riguardo, ai sensi dell'art. 491, comma primo, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)