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Sez. 2, Sentenza n. 132 del 13/10/1986 Ud. (dep. 10/01/1987) Rv. 174773 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 9 D.P.L. 20 LUGLIO 1934 N. 1404 NELLA PARTE IN CUI SOTTRAE ALLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI, PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI MINORI COIMPUTATI CON MAGGIORENNI PER CONCORSO NELLO STESSO REATO - INTERVENUTA DOPO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO DEL GIUDICE ORDINARIO - ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA ALLA SEZ. MINORI CORTE D'APPELLO.*
Stato
decisa il 1986-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174773-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 9 D.P.L. 20 LUGLIO 1934 N. 1404 NELLA PARTE IN CUI SOTTRAE ALLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI, PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI MINORI COIMPUTATI CON MAGGIORENNI PER CONCORSO NELLO STESSO REATO - INTERVENUTA DOPO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO DEL GIUDICE ORDINARIO - ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA ALLA SEZ. MINORI CORTE D'APPELLO.*

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 9 del R.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, nella parte in cui sottraeva alla Competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato, se intervenuta dopo la sentenza di primo grado del giudice ordinario, fa venir meno la Competenza del giudice dell'impugnazione ordinario, in quanto il principio del "tempus regit actum" dispiega la sua efficacia non rispetto all'intero processo penale, bensì relativamente alle sue singole fasi e, all'interno di queste, limitatamente ai suoi singoli Atti. Pertanto, dovendosi applicare le nuove normative alle vicende processuali non ancora perfezionate, ai sensi dell'art. 65 disp. Att. Cod. proc. pen., ne consegue che spetta alla Sezione per i minorenni presso la Corte di appello, la Competenza funzionale ed esclusiva a celebrare il giudizio di gravame a carico del coimputato minorenne. (Conf sent n 2677 sez. II - 21.10.86; (Conf mass n 166290; (Conf mass n 166099; (Conf mass n 165593; (Conf mass n 165412; (contra 166782; (contra mass n 164355; (contra mass n 162885).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 65 CORTE COST., Legge 28/05/1931 num. 602 art. 65 CORTE COST., Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)