Sez. 1, Sentenza n. 1677 del 23/07/1984 Cc. (dep. 30/07/1984) Rv. 165412 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO TEMPUS REGIT ACTUM - FATTISPECIE: MINORE GIUDICATO DA UN TRIBUNALE ORDINARIO ANTERIORMENTE ALLA SENTENZA DELLA CORTE 15 LUGLIO 1983, N. 222.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO TEMPUS REGIT ACTUM - FATTISPECIE: MINORE GIUDICATO DA UN TRIBUNALE ORDINARIO ANTERIORMENTE ALLA SENTENZA DELLA CORTE 15 LUGLIO 1983, N. 222.*
Il principio tempus regit actum, se impedisce, da un lato, che siano invalidati gli Atti processuali compiuti in conformità alla norma successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, impone, dall'altro, che gli Atti processuali che dovranno essere compiuti dopo la pubblicazione del dispositivo della sentenza della Corte costituzionale si uniformino alla nuova disciplina normativa risultante dalla stessa sentenza. In applicazione di tale principio, mentre le sentenze pronunciate dai tribunali ordinari, nei confronti di coimputati minorenni alla data del commesso reato, anteriormente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 1983, conservano la loro validità, gli appelli contro le stesse sentenze, limitatamente al capo o ai capi concernenti l'imputato o gli imputati minorenni, anche se proposti prima della pubblicazione della detta sentenza, debbono essere portati alla cognizione delle Sezioni per i minorenni delle corti di appello competenti. (Conf mass n 162716, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 9 CORTE COST., Legge 27/05/1935 num. 835 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 27 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)