Sez. 1, Sentenza n. 8545 del 30/04/1984 Ud. (dep. 17/10/1984) Rv. 166099 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ CONSEGUENZIALE - DELL'ART. 9 DEL R.D.L. N. 1404 DEL 1934 - IMPUTATO MINORENNE GIÀ GIUDICATO IN SECONDO GRADO DALLA CORTE DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - ACCOGLIMENTO DEL RICORSO - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE COMPETENTE - È LA SEZIONE DI CORTE DI APPELLO PER I MINORENNI - FATTISPECIE.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ CONSEGUENZIALE - DELL'ART. 9 DEL R.D.L. N. 1404 DEL 1934 - IMPUTATO MINORENNE GIÀ GIUDICATO IN SECONDO GRADO DALLA CORTE DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - ACCOGLIMENTO DEL RICORSO - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE COMPETENTE - È LA SEZIONE DI CORTE DI APPELLO PER I MINORENNI - FATTISPECIE.*
In conseguenza della sentenza n. 222 del 1983 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 del R.d.l. n. 1404 del 1934, spetta alla Sezione minorenni della Corte di appello, in Sede di rinvio, il giudizio a carico di imputato minorenne, già giudicato in secondo grado dalla Corte di appello, unitamente ad un imputato maggiorenne. (nella specie, la Corte di Cassazione ha annullato, in parte, su ricorso dell'imputato minorenne, la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello prima della decisione della Corte costituzionale rinviando il giudizio alla Sezione per i minorenni della Corte di appello). (V Cass., sez prima, 14 marzo 1984, matteoni, in via di massimazione).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Pen. art. 543 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)