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Sez. U, Sentenza n. 10 del 07/01/1975 (Rv. 373108 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - PEREQUAZIONE TRIBUTARIA - ACCORDO GATT - PARITA TRIBUTARIA TRA PRODOTTI NAZIONALI ED IMPORTATI - RIFERIMENTO AL CARICO TRIBUTARIO COMPLESSIVO.*
Stato
decisa il 1975-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373108-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - PEREQUAZIONE TRIBUTARIA - ACCORDO GATT - PARITA TRIBUTARIA TRA PRODOTTI NAZIONALI ED IMPORTATI - RIFERIMENTO AL CARICO TRIBUTARIO COMPLESSIVO.*

Il principio della parita di trattamento tributario fra i prodotti italiani e quelli provenienti dall'area del GATT, previsto dall'art quarto n 2 dell'accordo GATT, va inteso non in senso atomistico, cioe come formale ed automatica parificazione riferibile ai singoli Tributi, benefici ed aliquote, ma in senso globale, cioe con riferimento al carico fiscale complessivo che grava sul prodotto considerato, si da realizzare tra il prodotto italiano e quello straniero corrispondente una uguaglianza di trattamento come risultato finale. (V 1771/72, mass n 358731; 1196/72, mass n 357675).*

Riferimenti normativi: Legge 05/04/1950 num. 295, Tratt. Internaz. 10/03/1955 num. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)