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Sez. U, Sentenza n. 1771 del 08/06/1972 (Rv. 358731 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - PEREQUAZIONE TRIBUTARIA - ACCORDO GATT - PARITA TRIBUTARIA TRA PRODOTTI DI CONSUMO NAZIONALI ED IMPORTATI - RIFERIMENTO AL CARICO TRIBUTARIO COMPLESSIVO - EFFICACIA IMMEDIATA PER I CITTADINI DEGLI STATI CONTRAENTI - CONFIGURABILITA DI DIRITTI SOGGETTIVI - TUTELABILITA IN VIA GIURISDIZIONALE.*
Stato
decisa il 1972-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358731-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - PEREQUAZIONE TRIBUTARIA - ACCORDO GATT - PARITA TRIBUTARIA TRA PRODOTTI DI CONSUMO NAZIONALI ED IMPORTATI - RIFERIMENTO AL CARICO TRIBUTARIO COMPLESSIVO - EFFICACIA IMMEDIATA PER I CITTADINI DEGLI STATI CONTRAENTI - CONFIGURABILITA DI DIRITTI SOGGETTIVI - TUTELABILITA IN VIA GIURISDIZIONALE.*

Il principio della parita di trattamento tributario fra prodotti di consumo italiani e prodotti di consumo importati in Italia da altri stati contraenti, previsto dall'art 4 (ex 3) dell'accordo GATT, deve essere osservato con riguardo al carico tributario complessivo per il prodotto considerato e non gia al carico rapportato ad ogni singolo tributo ed ad ogni sua singola aliquota. Siffatto principio non opera come semplice enunciazione di massima, priva di concreta efficacia normativa nell'ordinamento interno, perche le norme dell'accordo, una volta immesse (con la legge di ratifica del 5 aprile 1950, n 295) in detto ordinamento vincolano lo stato, contraente ed aderente, ad uniformarvi le proprie leggi ed hanno immediata efficacia per i cittadini, i quali possono in base ad esse vantare diritti soggettivi, suscettibili di tutela giurisdizionale.*

Riferimenti normativi: Legge 05/04/1950 num. 295, Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)