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Sez. 1, Sentenza n. 7591 del 23/12/1983 (Rv. 432197 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) - DISPOSIZIONI FISCALI - ACCORDO GATT - PRINCIPIO DELLA PARITÀ TRIBUTARIA FRA PRODOTTI NAZIONALI E PRODOTTI IMPORTATI - APPLICAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432197-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) - DISPOSIZIONI FISCALI - ACCORDO GATT - PRINCIPIO DELLA PARITÀ TRIBUTARIA FRA PRODOTTI NAZIONALI E PRODOTTI IMPORTATI - APPLICAZIONE - CRITERI.*

La regola della parità tributaria fra prodotti nazionali e prodotti importati stabilita dall'art. 3 (ora IV) dell'accordo GATT di Ginevra del 30 ottobre 1947, reso esecutivo con legge 5 aprile 1950 n. 295, deve essere intesa in senso globale, vale a dire come equivalenza del complessivo carico fiscale incidente sui prodotti similari importati e nazionali, con riferimento alla loro situazione nel territorio dello stato importatore, indipendentemente dalla identità o diversità delle singole imposte o delle singole aliquote gravanti rispettivamente su di essi, potendo quella parità globale essere raggiunta per vie diverse, anche differenziando le aliquote afferenti i prodotti nazionali ed esteri, in ragione di una preesistente diversità nei carichi fiscali. (Conf 1317/79, mass n 397583; (Conf 3923/76, mass n 382595; (Conf mass n 3403/75, mass nn 377550 e 377551; (Conf 10/75, mass nn 373108 e 373109; (Conf 2/75, mass nn 373087 e 373088; (Conf 1771/72, mass n 358731; (Conf 1196/72, mass n 357675).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 4, Tratt. Internaz. 10/10/1949, Legge 05/04/1950 num. 295

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)