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Sez. L, Sentenza n. 4632 del 11/04/2000 (Rv. 535591 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Diversità rispetto all'apprendistato - Attività di formazione - Elemento qualificante - Assenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535591-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

Nel contratto di formazione e lavoro - che, diversamente dall'apprendistato, tende non già alla mera acquisizione della professionalità bensì all'attuazione di una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro - l'attività di formazione (costituente parametro della valutazione, dell'approvazione e del successivo controllo da parte della commissione regionale per l'impiego, nonché giustificazione dei vantaggi del datore di lavoro e parametro del suo adempimento contrattuale e dell'eventuale applicazione della "sanzione" della trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato) rappresenta non solo la causa bensì il baricentro del negozio. Ne consegue che ove l'attività formativa sia assente - secondo la valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata - è da escludere la stessa ipotizzabilità del contratto in argomento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)