Sez. 4, Sentenza n. 9967 del 18/01/2010 Ud. (dep. 11/03/2010) Rv. 246797 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE | Cause sopravvenute - Autonomia dalle cause preesistenti - Esclusione - Evoluzione anomala e imprevedibile del percorso causale - Necessità - Fattispecie: colpa medica.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE
La condotta del medico che visiti la paziente senza osservare le regole dell'arte medica (nella specie: omettendo di avvedersi della gravità della patologia che ella presentava) non costituisce causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, e non è, quindi, idonea ad escludere il rapporto di causalità tra l'evento-morte della stessa paziente ed un altrui comportamento colposo antecedente.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)