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Sez. 2, Sentenza n. 2492 del 21/06/1975 (Rv. 376402 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI FRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - RAPPORTO CON L'ALTEZZA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD CIV - NORME INTEGRATIVE DEL COD CIV - CONFIGURABILITA - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGATORIETA - FATTISPECIE (PIANO REGOLATORE DI GAZZADA).*
Stato
decisa il 1975-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376402-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI FRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - RAPPORTO CON L'ALTEZZA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD CIV - NORME INTEGRATIVE DEL COD CIV - CONFIGURABILITA - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGATORIETA - FATTISPECIE (PIANO REGOLATORE DI GAZZADA).*

La distanza legale da osservare tra le costruzioni su fondi finitimi puo essere stabilita dalle norme edilizie, oltreche in misura fissa, anche con riferimento a criteri diversi, come, ad esempio, in funzione dell'altezza dei fabbricati, ovvero attraverso l'imposizione di costruire ad una determinata distanza dal confine; in ogni caso, dette norme sono integrative delle Disposizioni del codice civile sui rapporti di vicinato, e comportano, se inosservate, l'Obbligo della riduzione in pristino. (nella specie trattavasi del piano regolatore generale del comune di gazzada che, innovando al regolamento edilizio del medesimo comune, fissa la distanza minima per le nuove costruzioni in tre metri dalla linea di confine, anziche dall'edificio sul fondo finitimo). (Conf 1615/73, mass n 364463).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)