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Sez. 1, Sentenza n. 24939 del 18/02/2014 Cc. (dep. 12/06/2014) Rv. 259796 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Misure di prevenzione personali - Concessione della sospensione condizionale della pena nel procedimento penale relativo a fatti posti a fondamento della misura di prevenzione - Obbligo del giudice della prevenzione di concedere la revoca ex tunc in ragione della disposizione di cui all'art. 166, comma secondo cod.proc.pen. - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259796-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE

Ai fini della revoca "ex tunc" della misura di prevenzione personale, non è sufficiente che nell'unico procedimento penale relativo a fatti posti a fondamento del giudizio di pericolosità sociale sia concessa la sospensione condizionale della pena, in quanto la previsione di cui all'art. 166, comma secondo cod.pen. non impedisce al giudice della prevenzione di valutare la sussistenza di altri elementi di fatto, sintomatici della pericolosità, anche desumendoli da atti processuali del medesimo procedimento penale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva rigettato l'istanza di revoca valorizzando elementi di fatto relativi ad imputazioni per le quali, nell'ambito del procedimento in cui era stata disposta la sospensione condizionale della pena, il giudice aveva pronunciato sentenza di assoluzione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 166 com. 2, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 06/09/2011 num. 159 art. 67 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)