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Sez. 4, Sentenza n. 47341 del 28/10/2005 Ud. (dep. 30/12/2005) Rv. 233177 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Impugnazione del solo imputato - Divieto "della reformatio in peius" - Contenuto - Estensione anche ai singoli elementi di calcolo della pena - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233177-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Il divieto della "reformatio in peius" in appello riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena: cosicchè, in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, anche se unificati per la continuazione, discende non solo l'obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma anche l'impossibilità di elevare la pena comminata per singoli elementi, pur risultando diminuita quella complessiva a seguito dell'accoglimento del gravame dell'imputato. (In applicazione di tale principio la S.C. ha annullato la decisione del giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato, pur rideterminando, in accoglimento dell'appello, la pena complessiva in misura inferiore a quella inflitta in primo grado per l'esclusione dell'aumento di pena per la continuazione, aveva però operata la diminuzione per le già concesse attenuanti generiche in misura inferiore a quella stabilita in primo grado).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)