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Sez. L, Sentenza n. 5197 del 09/09/1980 (Rv. 409027 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE ASSOGGETTABILE A CONTRIBUZIONE - PREMI OCCASIONALI PER LA PRESENTAZIONE DI SUGGERIMENTI TECNICI PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO, INDENNITA DI MENSA CORRISPOSTA AI LAVORATORI ASSENTI PER MALATTIA, RIMBORSO DEI PREMI PER LA RCA PAGATI DAI DIPENDENTI PER L'USO DEL PROPRIO AUTOVEICOLI PER RAGIONI DI LAVORO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409027-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE ASSOGGETTABILE A CONTRIBUZIONE - PREMI OCCASIONALI PER LA PRESENTAZIONE DI SUGGERIMENTI TECNICI PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO, INDENNITA DI MENSA CORRISPOSTA AI LAVORATORI ASSENTI PER MALATTIA, RIMBORSO DEI PREMI PER LA RCA PAGATI DAI DIPENDENTI PER L'USO DEL PROPRIO AUTOVEICOLI PER RAGIONI DI LAVORO - INCLUSIONE.*

I premi occasionali erogati dal datore di lavoro in favore dei dipendenti che abbiano presentato suggerimenti tecnici per lo svolgimento del lavoro, l'indennita di mensa corrisposta ai lavoratori assenti per malattia, nonche il rimborso dei premi pagati dai dipendenti per l'Assicurazione contro la responsabilita civile cui sono esposti a seguito dell'uso del proprio autoveicolo per ragioni di lavoro, rientrando fra 'tutto cio che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, direttamente dal datore di lavorò per compenso dell'opera prestata (secondo la previsione dell'art 27 DPR 30 maggio 1955 n 797) o in dipendenza del rapporto di lavoro (secondo la dizione dell'art 12 della legge 30 aprile 1969 n 153), costituiscono elementi della retribuzione da tenere a base del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori. (V 5940/79, mass n 402611; (V 5587/79, mass n 402189; (V 4612/79, mass n 401131).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)