Sez. 2, Sentenza n. 3497 del 25/09/1996 Cc. (dep. 08/11/1996) Rv. 206276 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini | Ripristino della misura - Pericolo di fuga - Valutazione - Criteri - Indicazione.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini
Il pericolo di fuga che, nell'ipotesi di intervenuta condanna, consente, ai sensi dell'art. 307, secondo comma, cod. proc. pen., il ripristino della custodia cautelare estinta per decorrenza dei termini, deve essere connotato, oltre che dalla concretezza, ex art. 274 lett. b) cod. proc. pen., anche dalla attualità, sicché non è possibile, in alcun modo, identificarlo con quello già posto a base dell'originaria misura, e, tantomeno, ritenerlo presunto; e neppure può considerarsi sufficiente, per la sua configurabilità, la mera sopravvenienza della sentenza di condanna, che costituisce solo uno dei presupposti del ripristino della misura e che è idonea, tutt'al più, ad offrire elementi sintomatici del pericolo medesimo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)