Sez. 2, Sentenza n. 3192 del 09/05/1983 (Rv. 428099 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI - PROVVEDIMENTO D'URGENZA - RIGETTO DELL'ISTANZA EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - CONDANNA DEL RICORRENTE AL RIMBORSO DELLE SPESE GIUDIZIALI IN FAVORE DELL'ALTRA PARTE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI - PROVVEDIMENTO D'URGENZA - RIGETTO DELL'ISTANZA EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - CONDANNA DEL RICORRENTE AL RIMBORSO DELLE SPESE GIUDIZIALI IN FAVORE DELL'ALTRA PARTE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
I provvedimenti di urgenza atipici, previsti dagli artt. 700 - 702 cod. proc. civ., hanno carattere accessorio e temporaneo rispetto alla successiva decisione di merito (che li sostituisce nel caso di accerta esistenza del diritto e li fa venir meno nell'ipotesi inversa) e sono emanati all'esito di un procedimento in cui non si realizza un vero e proprio contraddittorio, sicché in Mancanza del quale l'eventuale rigetto dell'istanza ex art. 700 citato non può dar luogo a soccombenza in senso tecnico e, quindi, importare, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., la condanna del ricorrente al rimborso delle spese giudiziali in favore dell'altra parte. (V 3598/81, mass n 414209; (V 3892/77, mass n 387581).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)