Sez. 3, Sentenza n. 3598 del 03/06/1981 (Rv. 414209 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - RIGETTO DELL'ISTANZA EX ART 700 COD PROC CIV - CONDANNA DELL'ISTANTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE GIUDIZIALI - DIVIETO.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - RIGETTO DELL'ISTANZA EX ART 700 COD PROC CIV - CONDANNA DELL'ISTANTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE GIUDIZIALI - DIVIETO.*
I provvedimenti immediati atipici previsti dall'art 700 cod proc civ hanno funzione provvisoria e cautelare, essendo riservata al successivo giudizio di merito la valutazione della fondatezza della pretesa del ricorrente, dalla quale consegue altresi la soccombenza idonea a sostenere la condanna al pagamento delle spese giudiziali. La quale, pertanto, non puo essere statuita, a carico del ricorrente, nell'ordinanza con la quale il pretore adito, non ravvisandone i presupposti, abbia rigettato la richiesta del provvedimento interdittale. (Conf 3892/77, mass n 387581).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)