Sez. 3, Sentenza n. 10067 del 02/12/2008 Cc. (dep. 06/03/2009) Rv. 244017 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Ordine di demolizione del manufatto abusivo - Ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato - Possibilità di adozione in sede esecutiva - Esclusione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
Il giudice dell'esecuzione non può ordinare, in caso di omessa statuizione nella sentenza di condanna, nè la demolizione del manufatto abusivo nè la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che detta competenza spetta al giudice della condanna nonchè al giudice dell'impugnazione, quando quest'ultima non sia inammissibile).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)