Sez. 3, Sentenza n. 758 del 24/02/1999 Cc. (dep. 09/04/1999) Rv. 213546 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA | Violazioni edilizie - Ordine di demolizione del manufatto abusivo - Omissione o sostituzione erronea con altra misura - Correzione - Legittimità - Sussistenza - Ragione.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA
Con la procedura di correzione dell'errore materiale è possibile disporre l'ordine di demolizione, irrogato in seguito a sentenza di condanna per costruzione abusiva ai sensi dell'art. 7 ultimo comma della legge n. 47 del 1985, in caso di omissione dello stesso o di erronea applicazione del più ampio ed economicamente impegnativo ordine di rimessione in pristino, previsto dall'art. 1-sexies legge n. 431 del 1985, dal momento che in entrambi i casi si tratta di una sanzione amministrativa esercizio di un potere autonomo del giudice penale e di un atto dovuto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)