Sez. 3, Sentenza n. 4751 del 13/12/2007 Cc. (dep. 30/01/2008) Rv. 239070 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Omessa pronuncia con sentenza di condanna - Correzione di errore materiale - Esperibilità - Esclusione - Possibilità di provvedere in sede di esecuzione - Esclusione.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In caso di omessa pronuncia dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo con la sentenza di condanna o con sentenza ad essa equiparata, per reati edilizi, non può farsi ricorso né alla procedura di correzione dell'errore materiale né ad incidente di esecuzione, non rientrando tale competenza tra quelle attribuite al giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 676 cod. proc. pen.; unico rimedio esperibile è, pertanto, l'impugnazione del pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Legge 06/06/2001 num. 380 art. 31, Legge 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)