Sez. 2, Sentenza n. 2150 del 28/02/1987 (Rv. 451379 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - SENTENZA DI PRIMO GRADO - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA RELATIVA ALLA SORTA CAPITALE - RIGETTO DELLA RICHIESTA DI RIVALUTAZIONE - APPELLO PRINCIPALE DEL DEBITORE - CONTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEL DEBITO - QUESTIONE RELATIVA ALLA RIVALUTAZIONE - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO - AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - SENTENZA DI PRIMO GRADO - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA RELATIVA ALLA SORTA CAPITALE - RIGETTO DELLA RICHIESTA DI RIVALUTAZIONE - APPELLO PRINCIPALE DEL DEBITORE - CONTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEL DEBITO - QUESTIONE RELATIVA ALLA RIVALUTAZIONE - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO - AMMISSIBILITÀ.*
La giustificazione dell'istituto dell'impugnazione incidentale tardiva risiede nell'esigenza di evitare che il gravame proposto da una parte contro una sentenza possa mutare, in danno dell'altra, il complessivo assetto di interessi fissato nella sentenza stessa e di ristabilire nel giudizio d'impugnazione l'equilibrio tra le rispettive posizioni. Conseguentemente impugnazione tardiva deve ritenersi ammissibile tutte le volte che sia diretta contro lo stesso capo di sentenza impugnata in via principale ovvero contro altro capo in rapporto di dipendenza e di connessione col primo, a nulla rilevando che l'interesse a proporla fosse già sorto direttamente e autonomamente dalla pronuncia della sentenza. Pertanto, qualora il giudice di primo grado abbia riconosciuto la debenza della sorte capitale ma abbia rigettato la richiesta di valutazione monetaria della medesima, il creditore, di fronte allo appello dell'altra parte con cui si contesti in radice la sussistenza del debito, ben può proporre appello incidentale tardivo contro il dipendente capo della sentenza che ha respinto la sua pretesa alla rivalutazione. (V 4112/84, mass n 436062; (V 374/83, mass n 425185; (V 179/82, mass n 417867; (V 1712/81, mass n 412393; (V 1990/81, mass n 412690; (V 4708/81, mass n 415439; (V 623/80, mass n 404019; (V 220/80, mass n 403604; (V 2957/80, mass n 406703; (V 3529/80, mass n 407370; (V 6231/80, mass n 409954; (contra 4434/81, mass n 415137).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)