Sez. 6 - , Sentenza n. 44699 del 24/09/2019 Ud. (dep. 04/11/2019) Rv. 277678 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Esercizio abusivo di attività finanziaria - Art. 132, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Reato istantaneo - Concorso che si esplica in una attività collegata al solo recupero del credito - Esclusione - Fattispecie.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
Il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, di cui all'art. 132, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha natura di reato istantaneo e si consuma con la concessione e l'erogazione di ciascun finanziamento, sicché non è configurabile il concorso nel suddetto reato da parte del soggetto che intervenga esclusivamente nella fase di recupero del credito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 132
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)