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Sez. L, Sentenza n. 12911 del 29/12/1993 (Rv. 484895 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere | Integrazioni al minimo della pensione di reversibilità - Termine decennale ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 - Decorrenza - Data di presentazione della domanda di integrazione - Rilevanza esclusiva.
Stato
decisa il 1993-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484895-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere

In relazione al diritto sull'integrazione al minimo della pensione di riversibilità, spettante, malgrado la titolarità di altra pensione, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 314 del 1985, la verifica del rispetto del termine decennale di decadenza (procedimentale) previsto dall'art. 47, secondo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 dev'essere compiuta con riguardo alla comunicazione della decisione definitiva del ricorso in via amministrativa o in ogni caso dalla scadenza del centoventesimo giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa d'integrazione, non potendo essere considerata equivalente alla suddetta decisione, agli effetti della disposizione suindicata, il provvedimento di liquidazione della pensione (non integrata), che non investe di per sè l'autonomo diritto all'integrazione al minimo ma solo la spettanza del trattamento pensionistico di reversibilità.

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)