Sez. L, Sentenza n. 6746 del 01/07/1999 (Rv. 528158 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Termini per complessivi dieci anni ex art.83 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Natura dilatoria - Proposizione della domanda di revisione per aggravamento delle condizioni (o emanazione del provvedimento di decurtazione della rendita per intervenuto miglioramento delle stesse) oltre il decennio - Ammissibilità - Condizioni - Prova dell'avvenuto peggioramento, o miglioramento, delle condizioni entro il decennio dalla data di costituzione della rendita - Spettanza del relativo onere in capo alla parte avente a ciò interesse - Deduzione in sede di legittimità - Inammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
I termini, per complessivi dieci anni, per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita I.N.A.I.L., previsti dall'art. 83, comma settimo, del d.P.R. n. 1124 del 1965 (secondo il quale, "trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio), hanno natura dilatoria, e non precludono, pertanto, la proposizione della domanda di revisione per peggioramento delle condizioni (o la emissione del provvedimento di decurtazione della rendita per intervenuto miglioramento delle stesse) oltre il decennio dalla data di costituzione della rendita, purché nel rispetto del termine triennale fissato dall'art. 112 del citato d.P.R.), sempre che il lamentato aggravamento, o, rispettivamente, il ritenuto miglioramento, si sia verificato entro detto decennio, poiché tale termine segna l'ambito temporale della copertura assicurativa per il principio della "stabilizzazione dei postumi" che, se successivi al termine stesso, perdono, in base alla presunzione assoluta posta dal citato comma settimo dell'art.83, la possibilità di essere collegati all'infortunio sul lavoro od alla malattia professionale. Peraltro, la circostanza che il miglioramento, o il peggioramento, delle condizioni sia intervenuto durante detto termine deve essere provata dalla parte che intende avvalersene, non potendo essere dimostrata di ufficio. Pertanto, ove il rilievo venga introdotto solo in sede di legittimità, non può trovare accoglimento, in quanto nel giudizio di cassazione non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio, ovvero di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti.
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)