Sez. L, Sentenza n. 15223 del 25/11/2000 (Rv. 542169 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Termini ex art. 83 e 137 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Natura dilatoria - Provvedimento di revisione successivo al decorso di tali termini - Ammissibilità - Condizioni - Decadenza annuale ex art. 137 ultimo comma d.P.R. cit. - Applicabilità - Prescrizione triennale ex art. 112 d.P.R. cit. - Applicabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
Il potere - dovere dell'Inail di procedere alla revisione della rendita erogata all'assicurato sussiste anche dopo la scadenza dei termini fissati dagli art. 83 e 137 d.P.R. n. 1124 del 1965 (dieci anni in caso di infortunio e quindici anni in caso di malattia professionale), atteso che tali termini, operando esclusivamente sul piano del diritto sostanziale, segnano soltanto il periodo massimo entro il quale assumono rilevanza giuridica eventuali ipotesi di modificazione delle condizioni fisiche del titolare delle prestazioni incidente positivamente sulla sua attitudine al lavoro; anche per l'Istituto, peraltro, operano i limiti decadenziali fissati per l'assicurato dall'art. 137, ultimo comma, d.P.R. cit., nel senso che il relativo diritto può essere esercitato entro l'ulteriore termine annuale ivi stabilito, con decorrenza dal consolidamento della situazione all'esito del decorso di dieci o quindici anni, senza che lo stesso Istituto possa avvalersi del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112, primo comma, del medesimo d.P.R., che afferisce unicamente all'azione proposta dal lavoratore per conseguire le prestazioni previdenziali non ottenute in via amministrativa e dunque è estraneo alla materia della revisione della rendita già accordata.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)