Sez. 3 - , Sentenza n. 9354 del 08/01/2020 Ud. (dep. 09/03/2020) Rv. 278639 - 03
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI | Attività di contrasto svolta dalla polizia giudiziaria in ordine a reati sessuali – Autorizzazione dell’Autorità giudiziaria – Presupposti - Valutazione "ex ante" – Necessità - Fattispecie
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI
In tema di autorizzazione dell'autorità giudiziaria a porre in essere attività di polizia giudiziaria di contrasto dei reati contro la libertà sessuale dei minori, la legittimità di detta attività presuppone la configurabilità, in forza di una valutazione "ex ante" - cioè nel momento è adottato il provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria - di uno dei reati inclusi tra quelli tassativamente indicati dall'art. 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, non potendo determinare l'inutilizzabilità del materiale acquisito l'accertamento, all'esito delle investigazioni, di un diverso delitto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva ritenuto utilizzabile per la prova del reato di cessione di materiale pornografico di cui all'art. 600-ter, comma quarto, cod. pen. quanto acquisito in forza di attività di contrasto autorizzata per la ricerca della prova del reato di diffusione di tale materiale, di cui all'art. 600-ter, comma terzo, cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 ter, Cod. Pen. art. 600 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)