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Sez. 3, Sentenza n. 37074 del 05/05/2004 Cc. (dep. 22/09/2004) Rv. 230027 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - utilizzazione - divieti
Stato
decisa il 2004-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230027-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - utilizzazione - divieti

In tema di reati contro la libertà sessuale, non può essere svolta attività di contrasto attraverso l'agente provocatore per l'accertamento di elementi di prova in ordine al reato di detenzione di materiale pedopornografico e conseguentemente gli elementi di prova acquisiti sono inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., ivi compresa la fase delle indagini preliminari. (La Corte ha altresì affermato che la situazione non è mutata per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il quale fa salva al comma secondo la disciplina dettata dall'art. 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 604 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/08/1998 num. 269 art. 14, Legge 11/08/2003 num. 228 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)