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Sez. L, Sentenza n. 349 del 15/01/1981 (Rv. 410813 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI BIENNALI ED AUMENTI DI ANZIANITA - CRITERIO DI CALCOLO - DERIVAZIONE ESCLUSIVA DALLA AUTONOMIA COLLETTIVA O INDIVIDUALE - PRINCIPIO DELLA INFRAZIONABILITA DELL'ANZIANITA - INAPPLICABILITA - DISCIPLINA EX ART 15 DEL CCNL 20 NOVEMBRE 1962 PER I LAVORATORI DELLA INDUSTRIA METALMECCANICA A PARTECIPAZIONE STATALE - AUMENTI PERIODICI IN CASO DI PASSAGGIO DI CATEGORIA - CALCOLO E FRAZIONAMENTO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1981-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410813-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI BIENNALI ED AUMENTI DI ANZIANITA - CRITERIO DI CALCOLO - DERIVAZIONE ESCLUSIVA DALLA AUTONOMIA COLLETTIVA O INDIVIDUALE - PRINCIPIO DELLA INFRAZIONABILITA DELL'ANZIANITA - INAPPLICABILITA - DISCIPLINA EX ART 15 DEL CCNL 20 NOVEMBRE 1962 PER I LAVORATORI DELLA INDUSTRIA METALMECCANICA A PARTECIPAZIONE STATALE - AUMENTI PERIODICI IN CASO DI PASSAGGIO DI CATEGORIA - CALCOLO E FRAZIONAMENTO - LEGITTIMITA.*

Gli scatti biennali, come gli aumenti di anzianita, non sono previsti da alcuna norma di legge ed il criterio per il loro calcolo deriva esclusivamente dall'autonomia privata, collettiva od individuale, che non è tenuta ad uniformarsi al principio della infrazionabilità dell'anzianità, valido solo per la relativa indennità. Ne consegue che è pienamente legittimo l'art 15 del contratto collettivo del 20 novembre 1962 per i lavoratori dell' industria metalmeccanica a partecipazione statale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di passaggio degli impiegati a categoria superiore, la cifra corrispondente agli aumenti periodici gia maturati sarà corrisposta nella misura del cinquanta per cento in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e l'anzianita ai fini degli aumenti periodici di anzianita, nonche il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. (V 233/78, mass n 389518; (V 4177/76, mass n 382855; (Conf 1476/78, mass n 390854; sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 20/11/1962 num. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)