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Sez. L, Sentenza n. 8359 del 02/08/1999 (Rv. 529161 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE | Enti privati esercenti attività ospedaliera - Classificati ex legge n. 132/1968 ed equiparati ex d.P.R. n. 130/169 e n. 761/1979 - Applicabilità della disciplina propria dei dipendenti degli ospedali pubblici - Esclusione - Applicabilità dell'art. 1 legge n. 50 del 1991 in tema di trattenimento in servizio dei primari di ruolo fino al settantesimo anno di età - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529161-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE

L'art. 1 legge n. 50 del 1991 (prevedente, per i primari ospedalieri di ruolo che non abbiano raggiunto il numero di anni necessario per il conseguimento del massimo della pensione, la possibilità di restare in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità, e, in ogni caso, non oltre il settantesimo anno di età) è norma prevista soltanto per i primari ospedalieri di ruolo dipendenti dalle USL con rapporto di pubblico impiego e non è perciò estensibile ai rapporti del personale dipendente da strutture ospedaliere private, ancorché "classificate" ai sensi della legge 12 febbraio 1968 n. 132 equiparate ai sensi dell'art. 129 d.P.R. n. 130 del 1969, giacché gli enti privati esercenti attività ospedaliera conservano natura privatistica anche quando abbiano ottenuto la classificazione degli ospedali da essi gestiti tra quelli soggetti a programmazione ospedaliera o l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale a quelli del personale degli enti ospedalieri, con la conseguenza che al rapporto di lavoro del personale da essi dipendente non sono applicabili la disciplina e i principi propri dei rapporti di lavoro degli ospedali pubblici.

Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 1, DPR 27/03/1969 num. 130 art. 129, Legge 19/02/1991 num. 50 art. 1 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)