Sez. U, Sentenza n. 14381 del 08/10/2002 (Rv. 557799 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE | Enti ecclesiastici esercenti attività ospedaliera - Classificazione degli ospedali ex art. 1 legge n. 132 del 1968 e loro inserimento nel servizio sanitario pubblico - Rapporto di lavoro con i dipendenti - Disciplina privatistica - Applicabilità - Fattispecie relativa alla applicazione della normativa di cui alla legge n. 230 del 1962.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE
Le norme e i principi di tutela operanti per i rapporti di lavoro subordinato di diritto privato non trovano alcun limite alla loro applicazione per i dipendenti degli enti ecclesiastici gestori di ospedali classificati ai sensi della legge n. 132 del 1968. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, secondo la quale la classificazione degli ospedali gestiti da enti ecclesiastici e il loro inserimento nel servizio sanitario pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 132 del 1968, non precludeva l'applicazione ai dipendenti degli stessi della normativa sul rapporto di lavoro a termine di cui alla legge n. 230 del 1962).
Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)