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Sez. 3, Sentenza n. 4714 del 29/08/1984 (Rv. 436611 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - POTERI DELL'AFFITTUARIO - ESTINZIONE - LIMITI - RISPETTO DELLA DESTINAZIONE ECONOMICA DEL FONDO - RADICALE TRASFORMAZIONE DI ESSO - CAUSA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436611-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - POTERI DELL'AFFITTUARIO - ESTINZIONE - LIMITI - RISPETTO DELLA DESTINAZIONE ECONOMICA DEL FONDO - RADICALE TRASFORMAZIONE DI ESSO - CAUSA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONFIGURABILITÀ.*

Seppure l'Esercizio del potere di iniziativa, di organizzazione e di gestione attribuito all'affittuario del fondo rustico dall'art. 10 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 gli consente di dare al fondo, nel quadro dell'attività imprenditoriale, l'indirizzo più consono, apportando di propria iniziativa le modifiche più opportune, in conformità dei progressi della tecnica e delle esigenze del mercato (organizzazione dei programmi colturali e loro attuazione, acquisto di beni strumentali, attività di coordinamento dei vari processi produttivi, Atti di conservazione), tuttavia, poiché la richiamata normativa non ha abrogato gli artt. 1615 e 1618 cod. civ., l'affittuario è comunque tenuto a rispettare la destinazione economica del fondo, con la conseguenza che la sua radicale trasformazione, senza consenso del proprietario, può giustificare la risoluzione del contrasto, senza alcun rilievo per la sua eventuale convenienza economica. (V 184/83, mass n 425009; (V 5717/81, mass n 416413).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)