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Sez. 5, Sentenza n. 12186 del 22/12/2015 Ud. (dep. 22/03/2016) Rv. 266374 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA | Mancata comparizione del querelante al processo - Remissione tacita extraprocessuale - Sussistenza - Condizioni - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266374-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA

La mancata comparizione del querelante - previamente ed espressamente avvisato che l'eventuale successiva assenza sarà interpretata come abbandono dell'istanza di punizione - integra una remissione di querela tacita extraprocessuale, a condizione che sia verificato con certezza che la persona offesa-querelante abbia personalmente ricevuto detto avviso, che non sussistano manifestazioni di segno opposto e che non vi siano elementi dai quali potersi dubitare che si tratti di perdurante assenza dovuta a libera e consapevole scelta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 27 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 28, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)