Sez. 5, Sentenza n. 12187 del 08/03/2016 Ud. (dep. 22/03/2016) Rv. 266331 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA | Procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal PM - Mancata comparizione del querelante previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata considerata come remissione tacita - Remissione tacita - Esclusione - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, instaurato a seguito di citazione disposta dal P.M., la mancata comparizione al processo del querelante, pur se previamente e chiaramente avvisato del fatto che l'eventuale successiva assenza possa essere interpretata come volontà di non insistere nell'istanza di punizione, non può integrare gli estremi della remissione tacita della querela, per assenza di una manifestazione inequivoca di volontà in tal senso, desumibile da tale comportamento. (La S.C., in motivazione, ha precisato che solo la remissione extraprocessuale può essere, oltre che espressa, anche tacita, mentre la mancata comparizione nel processo può essere valorizzata in chiave di remissione solo come conferma di condotte extraprocessuali assolutamente incompatibili con la volontà di persistere nell'istanza punitiva).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 27 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 28, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 30, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 31, Cod. Pen. art. 152
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)