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Sez. 2, Sentenza n. 23005 del 16/01/2015 Ud. (dep. 29/05/2015) Rv. 264220 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Ufficiali o agenti di P.G. che riferiscono su dati acquisiti da banche dati ad accesso riservato e comunicati dai soggetti preposti - Divieto di cui all'art. 195 cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264220-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA

Il divieto di testimonianza indiretta previsto per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. non si applica nell'ipotesi in cui il teste riferisca dati acquisiti mediante l'accesso a banche dati riservate (nella specie appartenenti a Comandi militari), reso possibile dall'intervento dei soggetti preposti, che si siano poi limitati a comunicare all'inquirente i dati richiesti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)