Sez. 2, Sentenza n. 36286 del 21/09/2010 Ud. (dep. 11/10/2010) Rv. 248536 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Ufficiali o agenti di P.G. che riferiscono su attività di indagine svolte nello stesso contesto da altri investigatori - Divieto di cui all'art. 195 cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA
Il divieto di testimonianza indiretta previsto per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. non si applica nell'ipotesi in cui il verbalizzante riferisca sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti di P.G. nello stesso contesto investigativo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)