Sez. 3, Sentenza n. 1986 del 30/03/1982 (Rv. 419829 - 01)
LOCAZIONE - AZIENDA OPIFICIO INDUSTRIALE - AFFITTO DI AZIENDA E LOCAZIONE DI IMMOBILE CON DESTINAZIONE PARTICOLARE - DISTINZIONE - NOZIONI RISPETTIVE.*
LOCAZIONE - AZIENDA OPIFICIO INDUSTRIALE - AFFITTO DI AZIENDA E LOCAZIONE DI IMMOBILE CON DESTINAZIONE PARTICOLARE - DISTINZIONE - NOZIONI RISPETTIVE.*
L'affitto di azienda si distingue dalla locazione di immobile avente una destinazione particolare: nel primo caso, infatti, l'immobile non è considerato nella sua individualità giuridica, ma solo come uno dei beni che costituiscono il complesso aziendale, in rapporto di complementarietà e interdipendenza con gli altri elementi organizzati dall'imprenditore per un fine produttivo; nel secondo caso, invece, l'immobile, quantunque caratterizzato dal fatto che il suo godimento deve avvenire per un uso determinato, conserva la natura di oggetto esclusivo, o quanto meno principale, del contratto, di modo che eventuali altri elementi, per la loro accessorietà, perdono la loro individualità economica, assumendo una posizione di subordinazione e di coordinazione funzionale. (Conf 6361/81, mass n 417159; (Conf 3360/78, mass n 392802).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2562
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)