Sez. L, Sentenza n. 5501 del 04/06/1999 (Rv. 527058 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico - Privatizzazione dei rapporti di lavoro - Potere delle parti sindacali di incidere sulla disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro - Insussistenza - Clausola del contratto collettivo per i dirigenti prevedente la risoluzione automatica del rapporto al conseguimento della massima anzianità contributiva - Nullità - Diritto acquisito del dirigente alla proroga del rapporto di lavoro per un biennio ex art. 16 D.Lgs. n. 503/1992 - Intangibilità.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
La clausola dell'art. 22 del c.c.n.l. per i dirigenti dell'Ente Poste Italiane, stipulato a seguito della trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e della relativa privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti, deve ritenersi nulla per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., nella parte in cui prevede l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro al conseguimento della massima anzianità contributiva, poiché le parti collettive non sono state investite della facoltà di derogare alla disciplina legale in materia di risoluzione del rapporto. La medesima clausola non può neanche validamente incidere sul diritto che il dirigente avesse acquisito alla permanenza in servizio per un ulteriore biennio dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età mediante l'esercizio di opzione in tal senso a norma dell'art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 1992.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)