Sez. 3 - , Sentenza n. 5411 del 25/10/2019 Ud. (dep. 11/02/2020) Rv. 278595 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Norma extrapenale - Effetto retroattivo favorevole - Condizioni - Fattispecie in tema di reati tributari.
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In tema di successione di leggi penali, la modificazione "in melius" della norma extrapenale richiamata dalla disposizione incriminatrice esclude la punibilità del fatto precedentemente commesso solo se attiene a norma integratrice di quella penale. (Fattispecie, in tema di dichiarazione infedele, in cui la Corte ha affermato che l'art. 101, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella sua formulazione introdotta dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, non è norma integratrice della fattispecie penale, perché, avendo per oggetto i criteri di scomputo delle perdite su crediti, lascia del tutto immutati gli elementi costitutivi e la soglia di punibilità del reato previsto dall'art. 4, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)