Sez. 3 - , Sentenza n. 11520 del 29/01/2019 Ud. (dep. 15/03/2019) Rv. 275990 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Norma extrapenale - Effetto retroattivo favorevole - Condizioni - Fattispecie in tema di reati tributari.
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In tema di successione di leggi penali, la modificazione "in melius" della norma extrapenale richiamata dalla disposizione incriminatrice esclude la punibilità del fatto precedentemente commesso solo se attiene a norma integratrice di quella penale. (Fattispecie, in tema di dichiarazione infedele, in cui la Corte ha affermato che il parametro di calcolo dell'imposta Ires, modificato dall'art. 1, comma 61, legge 28 dicembre 2015, n. 208, non è norma integratrice della fattispecie penale, lasciando del tutto immutati gli elementi costitutivi e la soglia di punibilità del reato previsto dall'art. 4 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 61 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)