Sez. L, Sentenza n. 2559 del 04/05/1979 (Rv. 398892 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - RIPOSO SETTIMANALE - DISCIPLINA DEL RIPOSO DOPO SEI GIORNI CONSECUTIVI DI LAVORO - DEROGABILITA - CONDIZIONI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - RIPOSO SETTIMANALE - DISCIPLINA DEL RIPOSO DOPO SEI GIORNI CONSECUTIVI DI LAVORO - DEROGABILITA - CONDIZIONI.*
In seguito alla dichiarazione d'incostituzionalita degli artt 16 e 21 del RDL 19 ottobre 1923 n 2328 sui turni di servizio dei trasporti in concessione (sentenza della Corte costituzionale n 150 del 1967 e n 146 del 1971) incombe all'azienda datrice di lavoro l'Onere di dimostrare l'esistenza di una particolare normativa contrattuale che, tenendo conto delle esigenze indicate dalla Corte costituzionale (cioe casi di necessita a tutela di apprezzabili interessi, mantenimento del rapporto riposo-lavoro, non superamento dei limiti di ragionevolezza per la specialita del lavoro e la salute del lavoratore) realizzi quella disciplina differenziata atta a derogare - in riferimento alla generica norma autorizzativa dell'art 1 n 9 della legge 22 febbraio 1934 n 370, relativa al personale di aziende esercenti ferrovie e tramvie pubbliche - la regola del riposo settimanale dopo sei giorni consecutivi di lavoro. Pertanto, ove risulti che i lavoratori non hanno goduto di tale riposo, senza alcuna dimostrata ricorrenza di particolari esigenze aziendali, esattamente il giudice di merito riconosce e dichiara il diritto dei lavoratori stessi ad usufruire dei riposi, secondo i criteri gia detti, emettendo una pronuncia conforme al diritto e rientrante nei relativi poteri del giudice ordinario. (V 341/78, mass n 389639).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 21 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)