Sez. U, Sentenza n. 6328 del 24/03/2005 (Rv. 580727 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Disciplina transitoria - Determinazione della giurisdizione - In base all'epoca di emanazione degli atti posti a fondamento della domanda - Fattispecie concernente sanzione disciplinare irrogata con delibera comunale.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In materia di impiego pubblico contrattualizzato, l'art. 45, comma 17, del D.Lgs. n. 80 del 1998 (ora art.69, comma 7, del D.Lgs.n.165 del 2001), con norma di carattere intertemporale, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata; pertanto, se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione, mentre, laddove la pretesa abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve avere riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e quindi al momento di cessazione della permanenza (Nella specie, il lavoratore, dipendente comunale, aveva contestato la legittimità per vizi procedurali e per difetto di presupposti di legge dell'atto di irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione e, poichè la delibera comunale irrogativa della sanzione ricomprendeva un periodo del rapporto di lavoro successivo alla data del 30 giugno 1998, la Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)