Sez. 1, Sentenza n. 3780 del 14/04/1998 (Rv. 514477 - 01)
SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI | Con trasformazione da società di persone in società di capitali - Conseguenze - In tema di legittimazione passiva all'impugnazione - In caso di non ignorata, dalla controparte, avvenuta trasformazione - Impugnazione proposta nei confronti della originaria controparte nella sua veste originaria - Conseguenze - Inesistenza della "vocatio in ius" - Configurabilità - Conseguenze - Avvenuta costituzione della società quale risultante dalla trasformazione o dalla fusione - Rilievo sanante - Esclusione.
SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI
La parte che propone l'impugnazione non può prescindere dal mutamento dello stato della controparte intervenuto anteriormente alla proposizione dell'impugnazione medesima, salvo che provi di averlo ignorato senza sua colpa. Pertanto, nel caso in cui dall'istanza di notifica della sentenza risulti che la società originariamente parte in causa si è fusa o trasformata in altra società dando così luogo ad un ente diverso, è inammissibile l'impugnazione proposta e notificata nei confronti dell'originaria controparte societaria, e cioè nei confronti di un soggetto non più esistente, anziché di quello ad esso succeduto ed agevolmente individuabile dall'esame dell'istanza che precede la notifica, restando priva di effetto sanante - in considerazione dell'inesistenza della vocatio in ius - l'avvenuta costituzione della nuova società
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2498, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)