Sez. L, Sentenza n. 5306 del 16/06/1987 (Rv. 453883 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SOMME CORRISPOSTE A SUSSIDI O BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI - ASSOGGETTABILITÀ A CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA EX ART. 12 LEGGE N. 153 DEL 1969 - CONTRASTO CON L'ART. 38 COST. - INSUSSISTENZA - DEROGA EX LEGGE N. 835 DEL 1982 - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SOMME CORRISPOSTE A SUSSIDI O BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI - ASSOGGETTABILITÀ A CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA EX ART. 12 LEGGE N. 153 DEL 1969 - CONTRASTO CON L'ART. 38 COST. - INSUSSISTENZA - DEROGA EX LEGGE N. 835 DEL 1982 - ESCLUSIONE.*
L'importo delle borse o sussidi di studio, che il datore di lavoro assegna in linea generale, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, ai figli dei dipendenti, rientra nella retribuzione soggetta a contribuzione assicurativa ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, trattandosi di erogazioni che, pur destinate nominalmente ai figli, minorenni o maggiorenni, del lavoratore, hanno come presupposto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e tendono ad adeguare la retribuzione non solo alla quantità e qualità del lavoro prestato ma anche alle esigenze familiari del lavoratore, secondo un concetto di retribuzione che supera la rigida corrispettività economica fra prestazione e controprestazione. Nè tale principio - che manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 38 cost. - può trovare deroga in relazione alla successiva legge 3 novembre 1982 n. 835 (la quale, ai fini fiscali, assimila ai redditi di lavoro dipendente le somme erogate a titolo di borse di studio a soggetti non legati allo erogante da rapporti di lavoro subordinato), non essendovi parallelismo fra leggi fiscali e leggi previdenziali. (V 3549/86, mass n 446485; (V 4777/85, mass n 442184).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 03/11/1982 num. 835
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)