Sez. U, Sentenza n. 5736 del 24/10/1988 (Rv. 460259 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - EROGAZIONI IN FAVORE DEI FIGLI DEI DIPENDENTI CHE FREQUENTINO CORSI DI STUDIO - CARATTERE RETRIBUTIVO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - EROGAZIONI IN FAVORE DEI FIGLI DEI DIPENDENTI CHE FREQUENTINO CORSI DI STUDIO - CARATTERE RETRIBUTIVO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Attesa l'ampiezza del principio di corrispettività desumibile dall'art. 36, primo comma, cost., fanno parte della retribuzione anche le somme che il datore di lavoro, per previsione della disciplina collettiva, sia tenuto ad erogare ai figli dei dipendenti che frequentino corsi di studio secondo determinate modalità e specifici livelli di profitto, non richiedenti peraltro particolari meriti, trattandosi di erogazioni volte ad adeguare il corrispettivo della prestazione lavorativa alle concrete esigenze di vita familiare dei lavoratori gravati del mantenimento dei figli allo studio ed essendo irrilevante che di tali somme sia prevista la corresponsione direttamente ai figli dei lavoratori, in quanto tale clausola - a prescindere dalla questione della sua riconducibilità, in quanto inserita in un contratto collettivo, nello schema del contratto a favore di terzi - è comunque inidonea ad escludere il collegamento sinallagmatico dell'erogazione al rapporto di lavoro. (nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza, che aveva escluso la natura retributiva degli assegni di studio previsti dall'art. 119 del C.C.n.L. 23 luglio 1976 per impiegati, commessi ed ausiliari di aziende di credito e finanziarie, censurando tale statuizione anche per vizi di motivazione e per violazione di canoni legali di ermeneutica nell'interpretazione della clausola contrattuale). (V 3937/88, mass n 459112; (V 5306/87, mass n 453883; (V 4923/87, mass n 453548; (V 3549/86, mass n 446485; (V 1546/86, mass n 444920; (V 1308/79, mass n 397563).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)