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Sez. U, Sentenza n. 3937 del 10/06/1988 (Rv. 459112 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - EROGAZIONI AI FIGLI DEI DIPENDENTI - FREQUENZA DI CORSI DI STUDIO - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE.*
Stato
decisa il 1988-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459112-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - EROGAZIONI AI FIGLI DEI DIPENDENTI - FREQUENZA DI CORSI DI STUDIO - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE.*

Nell'ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi dettato dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 - che considera retribuzione tutto ciò che, in denaro o in natura, il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro, eccettuate le erogazioni tassativamente elencate dalla stessa norma - rientrano anche le somme che il datore di lavoro, per previsione della disciplina collettiva (nella specie, art. 121 del C.C.n.L. 18 aprile 1980 per impiegati, commessi ed ausiliari di aziende di credito e finanziarie), sia tenuto ad erogare ai figli dei dipendenti che frequentino corsi di studio secondo determinate modalità e specifici livelli di profitto, non richiedenti peraltro particolari meriti, trattandosi di erogazioni volte ad adeguare il corrispettivo della prestazione lavorativa alle concrete esigenze di vita familiare dei lavoratori gravati del mantenimento dei figli allo studio ed essendo irrilevante che di tali somme sia prevista la corresponsione direttamente ai figli dei lavoratori, in quanto tale clausola - peraltro non riconducibile, anche perché inserita in un contratto collettivo, nello schema del contratto a favore di terzi - è comunque inidonea ad escludere la natura retributiva dell'emolumento sinallagmaticamente collegato al rapporto di lavoro. (V 5306/87, mass n 453883; (V 4923/87, mass n 453548; (V 3549/86, mass n 446485; (V 1546/86, mass n 444920; (V 1308/79, mass n 397563).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Contr. Coll. 18/04/1980 num. 121

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)