Sez. L, Sentenza n. 437 del 19/01/1998 (Rv. 511717 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Contestazione degli addebiti - Immediatezza e specificità - Estremi - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
Il requisito della immediatezza della contestazione degli addebiti nel procedimento disciplinare, volto a garantire il diritto di difesa del lavoratore, ha carattere relativo ed è perciò compatibile con l'intervallo temporale giustificato dall'accertamento della condotta del lavoratore e dalle adeguate valutazioni e determinazioni del datore di lavoro, tenendo conto delle ragioni oggettive che possono far ritardare il momento dell'accertamento dei fatti contestati; il requisito della specificità degli addebiti, avente la medesima finalità, è integrato quando sono fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ.; gli accertamenti e le valutazioni sulla immediatezza e specificità della contestazione costituiscono giudizi di fatto riservati al giudice di merito e sindacabili in sede di legittimità solo quanto alla verifica della logicità e congruità delle ragioni esposte dal giudice di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)